Descrizione
Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.
L’esercizio dell’attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti morali e professionali.
In assenza del titolare dell’autorizzazione o dei soci è consentito affidare la conduzione dell’attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l’assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
Nel territorio ligure l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni italiane o nei paesi dell’Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla legge regionale n. 1/2007.
L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di società di persone.
L’autorizzazione abilita anche:
- a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, se autorizzate all’ingresso;
- b) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- c) alla partecipazione alle fiere.
Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.
La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare anche gli hobbysti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.
Gli hobbysti devono essere in possesso dei requisiti morali e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali. Devono, inoltre, essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o manifestazione straordinaria scelta. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali gli hobbysti per poter esercitare l’attività devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza la fiera promozionale o manifestazione straordinaria prima dell’assegnazione del posteggio.
Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di ventiquattro volte all’anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
RTF, PDF, DOC
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
Caratteristiche Procedimento
Normativa
Pagamento
Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2024, 15:54