Descrizione
Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l’offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.
Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, per l’esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego deltempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l’uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.
Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
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Legge regionale 32/2014
Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2024, 14:59